giovedì 07 maggio 2026
Agenzie viaggi: la ritenuta su provvigioni dal 1° maggio
Consulenza fiscale e contabilità
A partire dal 1° maggio 2026 (obbligo introdotto il 1° marzo e poi prorogato), le agenzie di viaggio italiane subiscono una ritenuta d'acconto del 23% sulle provvigioni, calcolata su base imponibile ridotta (20% o 50% in base ai dipendenti).
La misura, introdotta con la legge di bilancio 2026, abolisce il precedente esonero, impattando i flussi finanziari su commissioni di intermediari marittimi/aerei e tour operator.
L’estensione dell’obbligo di ritenuta d’acconto non riguarda solo le agenzie di viaggio e i tour operator, ma coinvolge una platea più ampia di soggetti precedentemente esonerati:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere.
La ritenuta si applica a tutte le provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
La norma è riferita alla data del pagamento (principio di cassa) e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° maggio 2026, sarà soggetta a ritenuta.

