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martedì 03 giugno 2025

Autorizzazione UE per le norme fiscali degli ETS

Consulenza fiscale e contabilità

La Commissione Europea ha autorizzato le norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore, rimaste fino ad oggi non operative. Il nuovo regime fiscale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 per gli Enti di Terzo Settore (ETS), cioè quelli iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). In questi mesi, gli ETS dovranno quindi comprendere quali norme si vedranno applicate in base alla qualifica che hanno assunto o, nel caso delle Onlus che ancora non hanno operato la scelta, che intendono assumere (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali ecc.) alla luce delle nuove disposizioni.
Sono introdotti i criteri per distinguere le attività di interesse generale svolte dagli ETS in commerciali e non commerciali. Un ETS sarà considerato non commerciale se le entrate provenienti dalle attività non commerciali sono superiori alle entrate proveniente da attività commerciali. A loro volta, le attività di interesse generale saranno considerate non commerciali se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi, nel caso in cui i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. Va però chiarita la corretta contabilizzazione e attribuzione dei costi al fine del calcolo della percentuale del 6%.
Gli Enti di Terzo Settore non commerciali potranno beneficiare, in riferimento alle attività svolte con modalità commerciali, del regime forfettario per il reddito d’impresa, con un coefficiente di redditività dal 5% al 17% a seconda della tipologia di attività svolta e dei ricavi dell’ente.
Alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle OdV (Organizzazioni di Volontariato) si applicherà uno specifico regime forfettario nel caso in cui la soglia massima dei ricavi non superi i 130mila euro. Il coefficiente di redditività sarà del 3% nel caso delle APS, mentre sarà dell’1% nel caso delle OdV. 
Il regime forfettario previsto dalla legge 398 del 1991 non si potrà applicare più agli ETS, rimanendo fruibile solo dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalla società sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS.

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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale

Contabilità e consulenza fiscale
andrea.pircher@inService.it0471 310 311