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lunedì 31 marzo 2025

Bilanci

Consulenza fiscale e contabilità

Il bilancio d'esercizio è redatto dagli amministratori e deve essere da questi comunicato per la relazione del collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve approvarlo. Il bilancio rimane poi a disposizione dei soci, con la relazione di amministratori e sindaci, per i 15 giorni precedenti l'assemblea. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dal termine dell'esercizio sociale, salvo il maggior termine (non superiore a 180 giorni) motivato da particolari esigenze. Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio deve, infine, essere depositato presso il registro delle imprese. 

Nella tabella che segue sono riportati i termini relativi all’iter di approvazione del bilancio:

Adempimento

Termine

120 giorni

180 giorni

Redazione del Progetto di Bilancio

30/03/2025

30/05/2025

Redazione della Relazione sulla Gestione

30/03/2025

30/05/2025

Trasmissione del bilancio al Collegio Sindacale 

30/03/2025

30/05/2025

Deposito Bilancio presso la Sede legale

15/04/2025

15/06/2025

Avviso convocazione assemblea approvazione bilancio

21/04/2025

21/06/2025

Assemblea Ordinaria Soci per approvazione bilancio

30/04/2025

30/06/2025

Eventuale registrazione delibera distribuzione dividendi

30/05/2025

30/07/2025

Deposito Bilancio al Registro Imprese (CCIAA)

30/05/2025

30/07/2025

 

Circostanze concrete che possono far ricorrere al maggior termine di 180 giorni sono:

  • il possesso di partecipazioni (con necessità dei bilanci delle partecipate per poterle valutare), 
  • la presenza di stabili organizzazioni all’estero con contabilità separate da riunire in sede di bilancio o numerose sedi operative distaccate dotate di autonomia contabile, 
  • interventi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile,
  • la presentazione dell’interpello di disapplicazione per la normativa delle società di comodo ancora senza risposta.

 

La nomina dell’organo di controllo per le Srl con l’approvazione del bilancio 

Il codice della crisi ha modificato i limiti per l'obbligo nelle Srl della nomina dell'organo di controllo o del revisore; le società a responsabilità limitata possono scegliere di nominare il sindaco o il revisore unico, valutando le differenze esistenti tra l’organo di controllo e il revisore: il collegio sindacale è un vero organo societario, che partecipa attivamente alla vita sociale facendo parte delle riunioni dell’organo amministrativo e dell’assemblea dei soci.  Il sindaco ha poteri di controllo e di ispezione, con la possibilità di effettuare segnalazioni e denunce; al revisore al contrario non possono essere estese le attribuzioni dell’articolo 2403 c.c., questo, pertanto, si occuperà della revisione dei conti.

La nomina del revisore legale o dell'organo di controllo nelle SRL dovrà avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2024 (quindi nel 2025). L’obbligo sussiste qualora le stesse si trovino alternativamente in una delle 3 situazioni previste dall’art. 2477 del codice civile:

  • obbligo alla redazione del bilancio consolidato;
  • controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • superamento per almeno due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti dimensionali: 
    • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 
    • dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità. 

Per la verifica dei limiti dimensionali va fatto riferimento ai dati di bilancio relativi agli anni 2023 e 2024. L'obbligo di nomina viene meno se, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei limiti indicati.

 

Distribuzione degli utili societari: registrazione anche telematica 

Aggiornato il modello "RAP - Registrazione di atto privato" che presenta un nuovo modulo aggiuntivo dedicato alla richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari, da parte dei rappresentanti legali o incaricati delle società e degli intermediari autorizzati.

In particolare, il modulo aggiuntivo risulta composto dal:

  • quadro “Atto – Verbale di distribuzione utili”, nel quale vanno indicati “Totale utile conseguito” e “Importo utile distribuito ai soci”;
  • quadro “Soci”, contenente i dati anagrafici dei soci nonché, per ciascuno di essi, le informazioni relative a “Quota di partecipazione” e “Importo utile percepito”.

La registrazione telematica deve avvenire entro 30 giorni dalla delibera dell’assembleare ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa (€ 200). Al riguardo, il nuovo modello consente quindi il versamento delle imposte di registro e di bollo.

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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale

Contabilità e consulenza fiscale
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