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martedì 10 marzo 2026

Credito IVA e utilizzo in compensazione

Consulenza fiscale e contabilità

  • L’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 del credito IVA, per importi superiori a 5.000: può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA ed è obbligatoria l’apposizione del “visto di conformità”
  • per importi inferiori a 5.000: può essere liberamente effettuato a partire dal 1° gennaio, senza la preventiva presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA.

Tali regole riguardano le compensazioni "orizzontali" (effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano le compensazioni “verticali”, cioè quelle "IVA su IVA", anche se superano le soglie sopra indicate.
Regole specifiche sono previste per soggetti che beneficiano del regime premiale ISA o per le startup innovative.
Si ricorda che è inibita la possibilità di compensazione dei crediti erariali se il contribuente ha ruoli scaduti (cartelle esattoriali) di importo superiore a 1.500 euro: il credito in compensazione in questo caso va prima utilizzato per il pagamento dei ruoli scaduti.

Per effetto del decreto “Adempimenti”, la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto è aumentata:

  • a 70.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
  • rimane 50.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2024, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024.

Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, è previsto un limite più elevato per chiedere a rimborso l’eccedenza di credito IVA, nonché per compensarla “orizzontalmente”, senza l’obbligo del visto di conformità (70.000 euro).

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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale

Contabilità e consulenza fiscale
steuerberatung@inService.it