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venerdì 07 marzo 2025

Credito IVA e utilizzo in compensazione

Consulenza fiscale e contabilità

L’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 del credito IVA, per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA ed è obbligatoria l’apposizione del "visto di conformità". Per importi inferiori a 5.000 euro può essere liberamente effettuato a partire dal 1° gennaio, senza la preventiva presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA.

Tali regole riguardano le compensazioni "orizzontali" (effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano le compensazioni “verticali”, cioè quelle "IVA su IVA", anche se superano le soglie sopra indicate. Regole specifiche sono previste per soggetti che beneficiano del regime premiale ISA o per le startup innovative.

Si ricorda che è inibita la possibilità di compensazione dei crediti erariali se il contribuente ha ruoli scaduti (cartelle esattoriali) di importo superiore a 1.500 euro. Il credito in compensazione in questo caso va prima utilizzato per il pagamento dei ruoli scaduti.

Per effetto del decreto “Adempimenti”, la soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto è aumentata:

  • a 70.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
  • rimane 50.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.
     

Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, per i periodi d’imposta oggetto del concordato (incluso, dunque, il 2024), è previsto un limite più elevato per chiedere a rimborso l’eccedenza di credito IVA, nonché per compensarla “orizzontalmente”, senza l’obbligo del visto di conformità (70.000 euro).

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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale

Contabilità e consulenza fiscale
andrea.pircher@inservice.it0471 310 311