martedì 01 luglio 2025
Detrazioni fiscali 2025: chiarimenti delle entrate
Consulenza fiscale e contabilità
A seguito delle novità introdotte dal 2025 per le detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti.
Dal 2025 si applicano percentuali di detrazioni differenti a seconda se l’immobile oggetto di intervento sia abitazione principale o meno. Con riferimento a tali modifiche, si segnala che:
- per abitazione principale si intende "quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”; può essere considerato tale anche l'immobile in cui dimora abitualmente soltanto un familiare del contribuente (con dimora abituale altrove), fermo restando che se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e uno adibito a dimora abituale di un familiare, l'abitazione principale è quella in cui dimora abitualmente il contribuente che possiede l'immobile;
- qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la percentuale del 50% è applicabile se l'immobile è adibito ad abitazione principale al termine dei lavori;
- in caso di detrazione per acquisto immobile ristrutturato, la percentuale del 50% è applicabile a condizione che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il contribuente fruisce per la prima volta della detrazione;
- è possibile fruire della detrazione nella misura del 50% anche per le spese, sostenute dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento, per interventi agevolati effettuati sulle pertinenze dell'abitazione principale (con vincolo pertinenziale);
- nel caso in cui nei periodi d'imposta successivi l'immobile non sia più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a fruire delle quote di detrazione al 50%.
- non possono fruire dalla detrazione nella misura del 50%: il familiare convivente del proprietario / titolare di un diritto reale di godimento e il detentore dell'immobile (inquilino / comodatario), anche se l'immobile oggetto dei lavori è l'abitazione principale. Tali soggetti rientrano negli "altri casi" per i quali la detrazione spettante va quantificata applicando la percentuale del 36%.


Andrea Pircher
Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale
Contabilità e consulenza fiscale
steuerberatung@inService.it