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venerdì 10 aprile 2026

La nomina dell’organo di controllo per le Srl con l’approvazione del bilancio

Consulenza fiscale e contabilità

Il codice della crisi ha modificato i limiti per l'obbligo nelle Srl della nomina dell'organo di controllo o del revisore; le società a responsabilità limitata possono scegliere di nominare il sindaco o il revisore unico, valutando le differenze esistenti tra l’organo di controllo e il revisore: il collegio sindacale è un vero organo societario, che partecipa attivamente alla vita sociale facendo parte delle riunioni dell’organo amministrativo e dell’assemblea dei soci. 

Il sindaco ha poteri di controllo e di ispezione, con la possibilità di effettuare segnalazioni e denunce; al revisore al contrario non possono essere estese le attribuzioni dell’articolo 2403 c.c., questo, pertanto, si occuperà della revisione dei conti.

La nomina del revisore legale o dell'organo di controllo nelle SRL dovrà avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2025 (quindi nel 2026).

L’obbligo sussiste qualora le stesse si trovino alternativamente in una delle 3 situazioni previste dall’art. 2477 del codice civile:

  • obbligo alla redazione del bilancio consolidato;
  • controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • superamento per almeno due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti dimensionali: 
    • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

 

Per la verifica dei limiti dimensionali va fatto riferimento ai dati di bilancio relativi agli anni 2024 e 2025. L'obbligo di nomina viene meno se, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei limiti indicati.

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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale

Contabilità e consulenza fiscale
steuerberatung@inService.it