giovedì 04 settembre 2025
Le novità del decreto-legge “fiscale”
Consulenza fiscale e contabilità
Con il DL fiscale vengono introdotte misure volte a razionalizzare gli adempimenti fiscali e ampliare le misure di sostegno a lavoratori e imprese; si segnalano le novità più rilevanti.
Nuovo Ravvedimento Speciale e Concordato Preventivo Biennale
Nuova possibilità di adesione al ravvedimento speciale riservata ad autonomi e professionisti (soggetti agli ISA) che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026. Per i nuovi aderenti sarà possibile regolarizzare i periodi 2019-2023; la determinazione del reddito imponibile degli anni interessati viene effettuata applicando un incremento percentuale legato al punteggio ISA (maggiore ISA, minore imposta sostitutiva); su questo nuovo imponibile si versano imposte sostitutive con aliquote ridotte.
Si ricorda, inoltre, che i soggetti ISA (e che non hanno aderito al precedente concordato per gli anni 2024-2025), potranno aderire, al ricorrere delle condizioni, al CPB 2025-2026. L’adesione va comunicata entro il 30 settembre 2025.
Spese di trasferta, redditi di lavoro autonomo e impresa
Rafforzati i requisiti di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per dipendenti e autonomi.
La norma stabilisce che i rimborsi analitici delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC) non concorrono a formare il reddito del dipendente a condizione che le spese, se sostenute in Italia, siano state saldate tramite mezzi di pagamento tracciabili.
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP. Per i lavoratori autonomi, le spese sostenute all'estero sono deducibili anche se non tracciabili, mentre per le imprese resta l'obbligo della tracciabilità.
Enti del Terzo Settore
Il regime fiscale degli ETS e delle imprese sociali sarà applicabile dal 1° gennaio 2026, senza più il requisito dell'autorizzazione UE, in seguito alla “comfort letter” della DG Concorrenza della Commissione europea.
Il nuovo impianto fiscale si applicherà agli ETS iscritti al RUNTS dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2025. Con la graduale eliminazione della qualifica di “ONLUS”, tali enti dovranno valutare di iscriversi al RUNTS entro il 31.03.2026 al fine di non perdere le agevolazioni fiscali (e dover devolvere il patrimonio).
Dichiarazioni e versamenti fiscali
Per le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, il DL fiscale ha modificato (retroattivamente) il termine entro il quale la relativa presentazione deve considerarsi tempestiva (dal 31.10.2024 al 08.11.2024). Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso.
Per il 2025, il DL fiscale differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21.07.2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, al 20.08.2025, con maggiorazione dell'0,40% per i soggetti ISA e forfetari.
Reddito da usufrutto e diritti reali
Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o di altri diritti reali su un immobile è considerato reddito diverso imponibile quando il disponente mantiene un diritto reale sul bene. Se invece si spoglia completamente del diritto, con la cessione sia dell’usufrutto che della nuda proprietà, il corrispettivo non costituisce reddito diverso, ma plusvalenza, tassata, solo entro i 5 anni dall’acquisto/costruzione (10 anni in caso di lavori superbonus).
Verifiche fiscali e controlli
Viene rafforzato il diritto del contribuente: gli accessi ispettivi nei luoghi di esercizio dell'attività devono essere motivati, con indicazione specifica delle circostanze che giustificano il controllo, sia nell'autorizzazione che nei verbali. La norma si applica agli atti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione.
Riporto perdite e operazioni straordinarie
Le modifiche hanno come obiettivo la semplificazione della normativa con particolare attenzione alle operazioni infragruppo. Le novità sono applicabili alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024. In particolare:
- viene semplificato il calcolo della riduzione delle perdite, eliminando il riferimento al valore economico del patrimonio netto e sostituendolo con un criterio basato sul doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi;
- viene eliminato il riferimento ai conferimenti d’azienda nelle limitazioni al riporto delle perdite, semplificando le operazioni di trasferimento di partecipazioni.

