giovedì 08 gennaio 2026
Legge di Bilancio 2026
Consulenza fiscale e contabilità
Si riportano di seguito le principali novità fiscali introdotte con la Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/25) in vigore dal 01.01.2026.
Riduzione dell’aliquota del secondo scaglione IRPEF
Passa dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (da 28.000 euro fino a 50.000 euro); da gennaio 2026 gli scaglioni e le relative aliquote IRPEF diventano quindi i seguenti:
- 23%, per reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% per reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026 (a partire, quindi, dalle retribuzioni e pensioni di gennaio).
Il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota è pari a 440 euro.
Detrazioni IRPEF ridotte per redditi oltre 200.000 euro
Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal 2026, per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro (comprensivo di redditi soggetti a cedolare secca, o in regime forfettario) è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri:
- per i quali è prevista la detrazione del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (detrazione del 26%);
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Sono invece esclusi dalla riduzione le detrazioni:
- per familiari a carico;
- per tipologie di reddito;
- per canoni di locazione;
- per interventi di recupero edilizio;
Le altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d’imposta previste con interventi normativi precedenti devono essere applicate congiuntamente (limitazioni introdotte nel 2025 per redditi superiori a 75.000 euro e nel 2020 in caso di redditi superiori a 120.000).
Interventi di recupero edilizio c.d. “bonus casa”
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”), vengono prorogate anche per il 2026 le aliquote in vigore nel 2025.
Le aliquote di detrazione “ordinarie” previste sono:
- 36% per le spese sono sostenute fino al 31.12.2026;
- 30% per le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.
Le aliquote di detrazione “maggiorate” per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono:
- 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2026;
- 36% per le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.
Il limite massimo di spesa è pari a 96.000 euro per unità immobiliare comprese le pertinenze.
Interventi di riqualificazione energetica c.d. “ecobonus”
Nel 2026 il c.d. “ecobonus” (e il “sismabonus”) spettano nelle seguenti misure:
- per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
I massimali di spesa sono diversi a seconda dell’intervento effettuato.
Bonus mobili
Prorogata anche nel 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), quando vengono acquistati in concomitanza ad interventi edilizi.
L’agevolazione spetta anche se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025. Il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro.
Premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
Per i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:
- riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per il 2026 e 2027;
- incremento del limite entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva a 5.000 euro (in precedenza 3.000);
- proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato (esenti al 50% per massimo 1.500 euro).
Buoni pasto elettronici
Aumenta da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Invariata invece (a 4 euro) la soglia per i buoni pasto cartacei.
Contributi versati ai fondi pensioni complementari
Aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi. Viene adeguata e coordinata la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
Viene incrementata (ulteriormente) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), che passa dal 18% al 21%. Invariata (al 18%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili).
L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.
Si evidenzia che l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia delle partecipazioni mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%; affinché risulti conveniente la rideterminazione è necessario, pertanto, che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.
Criptovalute “stablecoins”
Introdotto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.
Dal 1° gennaio 2026, le plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.
È invece prevista l’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego “e-money token” denominati in euro (il valore degli “e-money token” deve essere stabilmente ancorato all’euro e i fondi di riserva devono essere sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea).
Locazioni brevi
La presunzione di imprenditorialità esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione a locazione breve, in un periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti. La soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve introdotta nel 2021 era di quattro immobili.
A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi concede in locazione (breve) al massimo due appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Oltre tre appartamenti si presume l’imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, INPS, esclusione della cedolare secca, reddito impresa.
Nessuna modifica per le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi:
- per le locazioni di un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) si applica la cedolare secca del 21%;
- per le locazioni di due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) si applica l’aliquota del 21% ad uno di essi e quella del 26% all’altro;
- chi concede in locazione breve tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.
Per computare l’appartamento è sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni). Qualora con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.
Regime forfettario
Per poter applicare il regime forfetario è necessario verificare (oltre ad altri requisiti) se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere (o permanere) nel regime agevolato.
La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro, già incrementato per l’anno 2025, anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; qualora siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati nel 2025 (Certificazione Unica 2026) oltre 35.000 euro, il soggetto non può applicare il regime per nel 2026.
Iper-ammortamenti
Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista la reintroduzione degli iper-ammortamenti: l’agevolazione prevede la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione di determinati beni agevolabili con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’01.01.2026 al 30.09.2028 in beni:
- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il costo di acquisizione dei beni agevolabili è maggiorato nelle seguenti misure:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite la piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili effettuati.
Modifiche a tassazione dividendi e plusvalenze su partecipazioni
È possibile applicare il regime di esclusione (parziale) dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:
- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- oppure, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti che detengono le partecipazioni in regime di impresa.
Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, o valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti richiesti per la c.d. “participation exemption” (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica:
- alle distribuzioni di utile e riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026;
- alle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.
Rateizzazione delle plusvalenze
Le plusvalenze realizzate sui beni strumentali concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. Viene eliminata, per la generalità dei beni, la possibilità di rateizzazione in 5 periodi d’imposta (qualora i beni siano stati posseduti almeno per tre anni).
Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”).
Le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, continuano a poter essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Riproposta la possibilità di effettuare entro il 30.09.2026 le operazioni:
- di assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione agevolata in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.
I benefici fiscali si sostanziano:
- in un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci;
- la possibilità di determinare la plusvalenza sulla base del valore catastale;
- applicazione dell’imposta di registro proporzionale ridotta della metà e di imposte ipotecarie/catastali in misura fissa;
- la possibilità di versare un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;
- il versamento in due rate entro il 30.09.2026 (60%) e 30.11.2026 (40%).
L’operazione ha anche ripercussioni sulla disciplina IVA dei beni oggetto dell’operazione e va pertanto pianificata e valutata attentamente.
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale
Nuova possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere gli immobili strumentali, facendo transitare i beni dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità e risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.
L’eventuale plusvalenza (determinata sulla base del valore catastale dell’immobile) derivante dall’estromissione è soggetta ad un’imposta sostitutiva pari all’8%. L’operazione deve avvenire tra l’1.01.2026 e il 31.05.2026, anche mediante comportamento concludente; l’imposta dovuta andrà versata per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
Affrancamento straordinario delle riserve
Riproposta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.
Possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite.
L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.
Rottamazione-quinquies
Prevista una nuova rottamazione dei ruoli, circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.
Non rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione, avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.
La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente in via telematica entro il termine del 30.04.2026. Gli importi saranno liquidati d’ufficio e le intere somme o la prima rata (massimo 54 rate bimestrali) andranno pagate entro il 31.07.2026.
Con la domanda di rottamazione non possono essere disposti nuovi pignoramenti e si sospendono quelli in essere; non possono inoltre essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere ed i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; il DURC può essere rilasciato.
Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.09.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”.
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
Gli enti pubblici (e le società a partecipazione pubblica), prima di effettuare pagamenti devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli. In questo caso l’ente pubblico sospende il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione notifica un atto di pignoramento presso terzi.
La legge di bilancio 2026 elimina la soglia prevista di 5.000 euro sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo. Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).
Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.06.2026.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
La legge di Bilancio modifica il limite in relazione al divieto di compensazione previsto per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo; la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione scende da 100.000 a 50.000 euro.
Il divieto non opera se:
- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.
La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro: non possono essere compensati nemmeno i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.
Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese
Viene introdotta dal 2028 una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:
- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo.
La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota:
- dello 0,5%, per il 2028;
- dell’1%, a decorrere dal 2029.
Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo
Abrogato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall’01.03.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate a ritenuta.
Dichiarazione IVA omessa, liquidazione “automatica”
Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA se omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:
- dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- dai corrispettivi telematici trasmessi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (”LIPE”).
Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e 770). Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (quadri VE e VF).
L’esito della liquidazione verrà reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta (ridotta ad 1/3 se versato entro 60 giorni). Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.
La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’01.01.2026, non è ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (se modello IVA 2019 è stato omesso).

