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venerdì 10 ottobre 2025

Nuova disciplina fiscale ed IVA per gli ETS dal 2026 (salvo proroga)

Consulenza fiscale e contabilità

Con l’attuazione della riforma fiscale del Codice del Terzo Settore saranno operative le novità fiscali che riguardano gli Enti del Terzo Settore e le associazioni che sceglieranno di non iscriversi al RUNTS.

Si segnala che è allo studio una possibile nuova proroga della riforma IVA del Terzo settore prevista per il 2026, secondo quanto annunciato dal viceministro all’Economia e alle Finanze, per i nuovi adempimenti fiscali e amministrativi del tutto nuovi che comporterebbe. 

Di seguito si riportano le maggiori novità IVA e fiscali previste dalla riforma che (salvo proroga) entrano in vigore dal 2026.

Le nuove norme prevedono che le associazioni che non rientrano tra gli enti del Terzo Settore (ETS) non potranno più beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148 del TUIR: i proventi derivanti da attività svolte in favore degli associati saranno considerati imponibili e soggetti a tassazione ordinaria. Quindi, saranno tassati come redditi commerciali tutte le entrate diverse dalle sole quote associative “pure” (le quote annue richieste per far parte dell’associazione) quali ad esempio:

  • quote specifiche richieste agli associati per attività (es. corsi, laboratori, viaggi culturali);
  • corrispettivi pagati dagli associati per servizi “istituzionali” (es. spettacoli, eventi, proiezioni);
  • entrate da sponsorizzazioni, pubblicità, cessioni di beni e servizi.

 

Per gli enti non commerciali non iscritto RUNTS è prevista la determinazione forfettaria del reddito d'impresa qualora rispettino i limiti della contabilità semplificata:

  • per attività di prestazioni di servizi il coefficiente è del 15% fino a 15.493,71 e del 25% oltre tale limite e fino a 500.000 euro.
  • per altre attività il coefficiente è del 10% fino a 25.822,84 e del 15% oltre tale limite e fino a 800.000 euro.

 

Le norme contenute nella L. 398/91 (oggi più applicate) continueranno ad applicarsi per le sole associazioni sportive dilettantistiche.

Gli Enti del Terzo Settore (non commerciali) iscritti al RUNTS potranno determinare forfettariamente il reddito d'impresa applicando un coefficiente di redditività (dal 17% al 5%) all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, svolte con modalità commerciali; tale importo forfettario si somma anche plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi e interessi, proventi immobiliari. Coefficienti ancora più favorevoli (3% e 1%) sono previsti per APS e ODV.

Un’associazione (non sportiva) può quindi valutare se:

  • Iscriversi al RUNTS come Ente del Terzo Settore (ETS) per accedere ai vantaggi fiscali ma sostenendo i costi legati agli adempimenti amministrativi previsti in questo caso (adeguamento dello statuto, deposito e pubblicità dei bilanci annuali, eventuale organo di controllo) 
  • Restare associazione culturale “non ETS” e modificare il regime di tassazione applicata 

 

Disciplina IVA

Dal 2026 gli enti di tipo associativo (iscritti e non iscritti al RUNTS) saranno anche interessati dalle modifiche introdotte a fini IVA: in generale alcune operazioni effettuate che, ad oggi, risultano non rilevanti ai fini IVA, saranno invece rilevanti IVA e, al ricorrere di determinate condizioni, saranno considerate esenti.

Pertanto, tali enti, dovranno, a dover attivare una partita IVA e osservare gli adempimenti IVA previsti anche se nella sostanza, l’attività svolta risulti immutata rispetto al passato, potendo optare per la c.d. “dispensa dagli adempimenti IVA”. A seguito di tale opzione si sarà esonerati dall’obbligo di fatturazione e registrazione delle sole operazioni esenti ma con gli obblighi relativi all’emissione e registrazione per le fatture riferite alle altre operazioni eventualmente effettuate e alla registrazione delle fatture di acquisto.

Saranno escluse dall’obbligo di aprire partiva IVA le sole associazioni che non svolgono alcun tipo di attività rilevante ai fini IVA. Si tratta di associazioni che hanno solo ed esclusivamente entrate non qualificabili come corrispettivo, quali, ad esempio: quote associative, erogazioni liberali (donazioni) e incassi assimilabili (come nel caso dei contributi dei soci non erogati a fronte della prestazione di servizi o cessione dei beni), contributi pubblici. Per tali associazioni non cambia nulla e anche dopo il 1° gennaio 2026 possono continuare ad operare con il solo codice fiscale.

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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale

Contabilità e consulenza fiscale
andrea.pircher@inService.it0471 310 311