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venerdì 05 dicembre 2025

PEC degli amministratori

Consulenza fiscale e contabilità

Con il recente decreto “Sicurezza Lavoro” è stato previsto che per le società già iscritte al Registro Imprese al 01/01/2025: 

  • la comunicazione va effettuata entro il 31.12.2025; 
  • l’obbligo riguarda l’Amministratore unico o l’amministratore delegato (o, in mancanza il Presidente del CdA); 
  • la PEC non può coincidere con quella della società; 
  • la sanzione applicabile in caso di inadempimento va da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro. 

 

Dal riferimento normativo all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest’ultimo, al Presidente del Consiglio di amministrazione si desume l’applicazione a tutti coloro che assumono tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica. Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri privi di deleghe di CdA). È da escludersi l’obbligo per gli amministratori di SRL nel caso in cui la società abbia affidato la gestione a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente. Queste le informazioni rese disponibili da Unioncamere: https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/nuove-regole-la-comunicazione-del-domicilio-digitale-pec-degli-amministratori-di-societa

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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale

Contabilità e consulenza fiscale
steuerberatung@inService.it