venerdì 13 febbraio 2026
Regime forfettario, requisiti
Consulenza fiscale e contabilità
Con l’inizio dell’anno, e a seguito delle novità introdotte, è consigliabile verificare i requisiti che consentono di mantenere il regime forfettario anche nell’anno di imposta 2026 o di accedervi per la prima volta.
Possono accedere al regime forfetario i contribuenti persone fisiche già in attività o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, se nell’anno precedente sono verificati contemporaneamente i seguenti requisiti:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori;
Costituiscono cause di esclusione dal regime agevolato:
- la partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari e in srl a determinate condizioni;
- la percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore a 35.000 euro (se il rapporto di lavoro non è cessato nell’anno precedente sia cessato);
- l’esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (o a soggetti direttamente o indirettamente riconducibili);
- l’applicazione di regimi speciali ai fini IVA (vendita tabacchi, editoria, vendite a domicilio);
- l’effettuazione in via prevalente di operazioni di cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
Si ricorda che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; qualora, invece, vengano superati 100.000 euro di ricavi/compensi, il regime decade già dall’anno in corso e, in tale circostanza, è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto e l’assoggettamento ad IRPEF ordinaria.

