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martedì 02 settembre 2025

Rimborsi spese del professionista e il reddito professionale

Consulenza fiscale e contabilità

A partire dal 1° gennaio 2025, non concorrono a formare il reddito del professionista le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al cliente. Nulla cambia per le spese sostenute dal professionista laddove queste siano addebitate al cliente indistintamente, indicando in parcella una somma generica a titolo di rimborso spese di trasferta (senza indicazione analitica delle spese stesse). In tal caso, infatti, il riaddebito delle spese continua ad assumere natura di onorario per il professionista. 

Il risultato finale, evidentemente, è neutro sotto il profilo reddituale per il professionista in regime ordinario (che prima imputava un “compenso” ma al tempo stesso deduceva il medesimo ammontare a titolo di spesa), mentre è estremamente conveniente per il professionista in regime forfetario. 

La norma va coordinata con le nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 che vincolano la deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza al pagamento con mezzi tracciati. La tracciabilità dei pagamenti non serve al professionista che addebita analiticamente le spese sostenute al cliente, in quanto tali spese non costituiscono più né compensi, né costi deducibili. La tracciabilità del pagamento rivela invece per il cliente che per poter dedurre i costi addebitati dal professionista dovrà ottenere anche la prova del pagamento tracciato. Il professionista dovrà quindi consegnare al cliente copia del pagamento tracciato. 

Per l’emissione della parcella: 

  • il rimborso analitico delle spese non rappresenta più un compenso e quindi su tale rimborso non si va applicare la rivalsa della cassa di previdenza; 
  • il trattamento IVA non cambia, poiché la modifica normativa ha cambiato solo il quadro reddituale. 

Le voci di rimborso qui in esame non costituiscono “spese anticipate escluse art. 15 DPR 633/1972” poiché non sono spese sostenute in nome del cliente (il giustificativo è a nome del professionista, non del cliente finale). Pertanto, resta dovuto l’assoggettamento a IVA 22%, (in caso di regime forfettario, regime di fuori campo IVA, codice natura N2.2). 

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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale

Contabilità e consulenza fiscale
andrea.pircher@inService.it0471 310 311