lunedì 03 agosto 2026
Sospensione estiva dei termini processuali e attività dell’Amministrazione finanziaria
Consulenza fiscale e contabilità
Il periodo feriale del fisco ferma dal 1° al 20 agosto i pagamenti di imposte, contributi e la trasmissione degli adempimenti tributari. Restano congelati fino al 4 settembre i versamenti legati agli avvisi bonari in scadenza nel citato periodo, ma restano attivi i pagamenti dovuti nei confronti del riscossore, compresi quelli delle tre rottamazioni attualmente in corso (quinquies, quater e la riammissione alla quater).
In particolare, per versamenti e adempimenti fiscali, i termini vengono sospesi e differiti nel periodo compreso dal 1° al 20 agosto; ne consegue che tutti i versamenti ricadenti nel periodo di riferimento possono essere differiti all’ultimo giorno (20 agosto), senza che vi sia alcuna maggiorazione di interessi o sanzioni.
Il c.d. decreto “Adempimenti” ha introdotto misure legate alla sospensione temporale per alcune tipologie di atti emessi dall’agenzia delle Entrate. Si tratta di due periodi dell’anno, uno estivo che va dal 1° al 31 agosto, e l’altro che cade nel periodo natalizio che va dal 1° al 31 dicembre, quando si sospendono l’invio di:
- comunicazioni esiti dei controlli automatizzati (articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/72);
- comunicazioni esiti dei controlli formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973);
- comunicazioni esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge 311/2004);
- lettere di compliance (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014).
Sono inoltre sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche tutti i termini per inviare all’Agenzia delle Entrate i documenti e le informazioni richieste al contribuente (per es. inviti a comparire, questionari).
La sospensione dei termini è prevista anche nell’ambito del contenzioso tributario (ex art. 1, L. n. 742/1969: sono, infatti, sospesi i termini dal 1° al 31 agosto per quanto concerne:
- i termini relativi ai ricorsi e agli appelli;
- il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
- il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
- il termine di deposito dei documenti, memorie illustrative e di replica.

