FAQ
Le risposte a
domande frequenti
Cosa sono i rifiuti e quali tipi di rifiuti esistono?
La nozione di rifiuto discende dal testo della Direttiva europea 2008/98/CE e da quello del D.Lgs. 152/2006:
Per “rifiuto” si intende ogni sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
A seconda della loro provenienza, i rifiuti si classificano in rifiuti speciali e rifiuti urbani. Per rifiuti speciali si intendono:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- i rifiuti da attività di demolizione, costruzione e scavo che eccedano i valori limite fissati dalla Giunta provinciale
- i rifiuti di lavorazioni industriali
- i rifiuti di lavorazione artigianali
- i rifiuti da attività commerciali
- i rifiuti da attività di servizio
- i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi di potabilizzazione e quelli prodotti da altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi.
- i rifiuti da attività di separazione meccanica di rifiuti domestici
- i rifiuti da attività sanitarie
- i macchinari e apparecchiature deteriorate od obsolete
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
- i combustibili derivati da rifiuti
Per rifiuti urbani si intendono:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali pubblici e luoghi destinati a civile abitazione
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali pubblici e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), equiparati dall’autorità comunale a rifiuti urbani in base a criteri qualitativi e quantitativi fissati dalla Giunta provinciale
- i rifiuti derivanti dalla spazzatura delle strade
- i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e superfici pubbliche o su strade e superfici private ma accessibili al pubblico, o su spiagge o rive di corsi d’acqua liberamente accessibili
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi ed aree cimiteriali
- i rifiuti provenienti da esumazioni o da altre attività cimiteriali diverse da quelle di cui alle lettere b), c) ed e).
Si distingue poi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, tenendo conto del codice rifiuti e della classificazione comunitaria.
Come si classificano i rifiuti?
La classificazione dei rifiuti avviene tramite il Catalogo europeo dei rifiuti, che accanto ai rifiuti non pericolosi tiene conto anche di quelli pericolosi, contrassegnando questi ultimi con un asterisco (*).
In questo catalogo i rifiuti vengono individuati tramite un “codice rifiuto” a sei cifre. Le prime due cifre indicano il capitolo (per esempio “rifiuti prodotti da processi termici"), le seconde due il gruppo (per esempio “rifiuti siderurgici") e le ultime due la natura del ricevuto (per esempio “rifiuti dal trattamento di scorie ").
Per individuare il codice rifiuto occorre fare quanto segue:
- Definire l’origine del rifiuto individuandolo tra i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20. Fanno eccezione i codici rifiuto che terminano con 99.
- Se non si trova un codice adatto tra i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20, occorre esaminare il capitolo 16.
- Se anche a questo capitolo non si individua un codice adatto, occorre verificare i codici terminanti per 99 nel capitolo corrispondente.
Per poter classificare correttamente i rifiuti pericolosi occorre stabilirne la composizione e la pericolosità. Questo criterio vale tuttavia solo per i rifiuti per i quali nel catalogo sono indicati due codici rifiuto. Si tratta dei cosiddetti “codici a specchio”. In altre parole un codice si riferisce al rifiuto pericoloso (per esempio 16.01.14* - liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose) e l’altro al rifiuto non pericoloso (per esempio 16.01.15 - liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*).
Il rifiuto viene considerato pericoloso soltanto se le sostanze in esso contenute raggiungono valori di concentrazione tali da determinare specifiche caratteristiche di pericolosità, quale è per esempio il caso delle sostanze “facilmente infiammabili“, „ irritanti“, „tossiche“, „cancerogene“.
Per poter individuare in maniera univoca la pericolosità della sostanza occorre effettuarne l’analisi chimica. Al superamento dei parametri stabiliti il rifiuto viene classificato pericoloso. Se invece i valori limite non vengono raggiunti, il rifiuto può considerarsi non pericoloso. Per i rifiuti non rientranti in un codice a specchio vale la regola che essi vengono considerati pericolosi a prescindere da ogni analisi chimica.
Come gestire
i gas fluorurati
La banca dati online per la vendita, installazione e manutenzione
Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146
Gas F
Per un maggiore tracciamento dei gas fluorurati e degli apparecchi, dal 2019 è stata istituita una banca dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio. Vi vengono raccolte dalle imprese anche i dati sulle installazioni, le manutenzioni e lo smantellamento degli impianti contenenti i gas.
Impianti frigoriferi & co
Da settembre 2019, imprese e persone fisiche certificate (installatori, manutentori), entro 30 giorni dall'installazione di apparecchiature contenenti f-gas, dovranno trasmettere per via telematica alla banca dati determinate informazioni. Stessa tempistica nel caso del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione, di smantellamento o di riparazione sulle suddette apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo.
Avendo esteso il campo di applicazione della certificazione degli addetti, si amplia il novero delle persone e quindi delle attività che sono soggette all'obbligo di iscrizione al registro.
Il nuovo decreto dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi delle vecchie disposizioni restano validi fino al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi delle nuove disposizioni.
- Notifica elettronica
- Scadenza (30 giorni)
- Primo controllo delle fughe di gas
- Lavori di manutenzione
- Disattivazione dei sistemi
- Aggiornamento dell'accreditamento
La vendita
Determinati rivenditori hanno l’obbligo di comunicare in via elettronica i dati sulla vendita di gas fluorurati e di impianti ed apparecchi contenenti f-gas nonché sul servizio clienti, di manutenzione, installazione, riparazioni e smantellamento. Da luglio 2019, i rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali.
Smaltire correttamente
i rifiuti elettronici
Come rispettare le regole per il ritiro delle apparecchiature
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
RAEE
I consulenti di inService ti informano in merito alle variazioni di legge e alle scadenze, ti assistono e aiutano nell’iscrizione ai vari registi e consorzi. Mentre il numero di apparecchiature elettriche ed elettroniche continua a crescere, si accorcia la durata dei singoli prodotti. Affinché eventuali elementi nocivi non siano dispersi nell'ambiente, è necessario eseguire uno smaltimento ecocompatibile.
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n° 151 del 2005 è stato fissato che, i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti, all'atto della vendita, a ritirare in ragione di una contro una (nuovo per vecchio) le apparecchiature vecchie del cliente, purché aventi la medesima funzione di quelle nuove acquistate.
L’apparecchiatura tecnica obsoleta (elettrica o elettronica vecchia – RAEE) può essere di un‘altra marca ed acquistata da un rivenditore diverso.
FAQ
Risposte alle
domande più frequenti
Cosa sono le batterie e gli accumulatori?
Il D. lgs. 188/2008 regolamenta svariati aspetti che riguardano l’intero ciclo di vita delle pile e degli accumulatori e definisce gli obblighi dei produttori, dei distributori e degli utilizzatori finali.
Produttori di pile e accumulatori:
- I produttori non possono commercializzare pile e accumulatori che contengano sostanze pericolose (mercurio, cadmio) in quantità superiori ai limiti prefissati.
- I produttori rispondono dell’organizzazione e della gestione dei punti di raccolta destinati alla raccolta separata di pile e accumulatori.
- I produttori devono inoltre iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicare entro il 31 marzo di ciascun anno i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente. L’iscrizione al registro persegue lo scopo di ripartire i costi relativi alla raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori.
- I produttori devono infine ritirare a titolo gratuito dagli utilizzatori finali le pile e gli accumulatori industriali.
Distributori di pile e accumulatori:
I distributori hanno l’obbligo di rendere edotto il pubblico, mediante materiale informativo esposto in maniera ben visibile, sulla possibilità di riconsegnare ai punti di vendita i rifiuti di pile e accumulatori portatili. Il materiale informativo di cui sopra deve evidenziare i pericoli e i danni per l’ambiente e per la salute umana che possono derivare da uno smaltimento non effettuato servendosi dei contenitori per la raccolta separata a ciò destinati; esso deve altre sì fornire informazioni sul significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.
Batterie e accumulatori: a quali obblighi e vincoli devono far fronte i produttori?
- I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro dei produttori di pile e accumulatori. L’iscrizione si può effettuare esclusivamente per via telematica al sito www.registropile.it.
- I produttori devono quindi richiedere alla Camera di commercio il rilascio della relativa Smart card per la firma digitale. (Attenzione!! alcune aziende dispongono già della Smart card; in questo caso necessitano anche del relativo lettore. Al momento dell’acquisizione della firma digitale si può farsi consegnare su richiesta una penna USB che si può collegare direttamente al computer).
- I produttori devono aderire ad uno dei 14 consorzi.
- Essi devono quindi effettuare i prescritti versamenti presso la Camera di commercio e conservarne le ricevute.
- Essi devono poi iscriversi al Registro dei produttori di pile e accumulatori (all’atto dell’iscrizione vanno comunicati i dati relativi all’azienda, alle apparecchiature prodotte o importate e al consorzio del quale si fa parte; questi dati vengono verificati dal sistema in tempo reale; alla richiesta di iscrizione vanno allegate copie delle pezze d’appoggio).
- Dopo l’iscrizione al registro dei produttori di pile e accumulatori, l’azienda riceve un numero di iscrizione che va riportato su tutte le fatture e gli scontrini di cassa entro 30 giorni.
- I produttori devono informare i clienti sull’eco-contributo e sulla sua entità.
- Sulle apparecchiature deve essere riportato il simbolo del cassonetto barrato. La contrassegnazione va effettuata a cura del produttore o del suo rappresentante in Italia, ovvero del responsabile della commercializzazione del prodotto sul mercato nazionale.
- Gli obblighi a carico del cliente vanno riportati anche sulle istruzioni.
- È facoltà del produttore/importatore decidere se integrare l’eco-contributo nel prezzo finale del prodotto o se indicarlo separatamente nello scontrino.
- Se le apparecchiature vengono esportate l’eco-contributo non va applicato e va presentata richiesta di rimborso al consorzio.
Il commerciante è obbligato a ritirare il rifiuto d’apparecchiatura elettrica uno ad uno?
Si, a condizione che si tratti di un’apparecchiatura equivalente a quello acquistato.
Raee: quali adempimenti deve soddisfare il produttore/importatore?
- I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro dei produttori di pile e accumulatori. L’iscrizione si può effettuare esclusivamente per via telematica al sito www.registroaee.it.
- Richiedere la smart card (firma digitale) alla Camera di commercio. (Attenzione! Alcune aziende sono già in possesso di una smart card. Trattandosi di una tessera magnetica occorre avere un apposito lettore. Alla prima richiesta della firma digitale viene consegnata su richiesta una chiavetta USB che si può inserire direttamente nel computer).
- Aderire ad uno dei 17 consorzi.
- Effettuare i versamenti alla Camera di commercio e conservare le relative ricevute
- Iscriversi al Registro nazionale AEE (all’atto dell’iscrizione vanno indicati i dati dell’impresa, le apparecchiature che si producono o importano, il consorzio di cui si fa parte. I dati vengono verificati in tempo reale. Va allegata una copia dei rispettivi documenti).
- In seguito all’iscrizione al Registro AEE, ad ogni impresa viene attribuito un numero d’iscrizione che entro 30 giorni dovrà comparire su tutti documenti commerciali (fatture e scontrini di cassa).
- L’impresa deve informare i propri clienti sul contributo ecologico o eco-contributo (ammontare).
- Sulle apparecchiature deve comparire il relativo simbolo.
- Nelle istruzioni d’uso il cliente va informato ulteriormente.
- Il produttore/importatore decide a propria discrezione se integrare l’eco-contributo nel prezzo o se indicarlo separatamente sullo scontrino di cassa.
- Per le apparecchiature esportate all’estero non viene messo in conto il contributo ecologico. Esso può essere rimborsato presso il consorzio.
Raee: quali adempimenti deve soddisfare il rivenditore/venditore finale?
1. Deve informare i propri clienti sull’eco-contributo (ammontare).
2. Se il produttore indica separatamente il contributo ecologico nella propria fattura, anche il rivenditore e il venditore finale dovranno indicare separatamente l’eco-contributo (sia in fattura che sullo scontrino fiscale).
3. Per le apparecchiature esportate all’estero non viene messo in conto l’eco-contributo. Esso può essere rimborsato presso il consorzio.
Raee: chi rientra nella definizione di produttore?
Definizione produttori di Aee (Apparecchiature elettriche ed elettroniche) nel Dl. 49/2014:
'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata:
- è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita' professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici 1. chiunque fabbrica e vende apparecchiature recanti il suo marchio;
Che cosa sono i rifiuti elettronici (RAEE)?
Rifiuti Elettronici, RAEE è un tipo di rifiuto particolare che consiste in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata ovvero obsoleta e dunque destinata all'abbandono. Questo tipo di rifiuti sono comunemente definiti RAEE e sono regolamentati dalla Direttiva Europea RAEE", recepita in Italia da varie leggi.
Come si effettua la comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche?
Nella comunicazione annuale entro il 30 aprile di ciscun anno va segnalato il numero di apparecchiature elettriche ed elettroniche messe in commercio e contemporaneamente il numero di apparecchiature raccolte e riciclate durante l’anno precedente. La comunicazione va effettuata per via telematica al sito: www.registroaee.it La sanzione amministrativa per la mancata, incompleta, non veritiera o ritardata comunicazione va da 2.000 a 20.000 Euro.
Chi si considera distributore di pile e accumulatori?
Si definisce distributore chiunque nell'ambito di un'attività commerciale fornisca pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.
Chi è considerato produttore di pile e accumulatori?
Si considera produttore di pile e accumulatori ai sensi del D. lgs. 188/2008 chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza; in altre parole:
- chiunque produca e commercializzi con il proprio marchio pile e accumulatori;
- chiunque apponga il proprio marchio su pile e accumulatori prodotti da altri fornitori per poi commercializzarli;
- chiunque nell’ambito della sua attività professionale importi pile e accumulatori destinati al mercato italiano per poi commercializzarli (anche con tecniche di vendita a distanza).
Cosa si intende per pile e accumulatori?
Il D. lgs. 188/2008 definisce le pile e gli accumulatori come segue:
Si intende per pila o accumulatore una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
Si considerano pile o accumulatori portatili le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli; batterie o accumulatori per veicoli sono invece le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di veicoli; pile o accumulatori industriali sono infine le pile o gli accumulatori destinati a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.
Per rifiuti di pile o accumulatori si intendono le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183 lettera a) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ossia “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”).
Gli obblighi
del contributo ambientale
Per valorizzare e riciclare correttamente i rifuiti aziendali
Consorzio nazionale imballaggi
CONAI
I produttori e gli utilizzatori di materiali da imballaggio sono obbligati a iscriversi a un consorzio specifico per gli imballaggi (D.Lgs. 152/2006). Con ciò si ottempera alle norme di legge in materia di valorizzazione e riciclo. CONAI è un consorzio privato di pubblica utilità.
Le aziende interessate
Il contributo ambientale deve essere versato dalle imprese che introducano imballaggi sul mercato nazionale. Di regola si tratta del produttore o importatore dell’imballaggio. L’iscrizione non è necessaria se il produttore organizza autonomamente la gestione dei propri rifiuti da imballaggio a livello nazionale o se garantisce un sistema adeguato per il ritiro dei propri imballaggi e lo certifica tramite documentazione apposita.
Iscrizione al consorzio nazionale
L’iscrizione al consorzio nazionale CONAI ovvero a uno specifico consorzio avviene per mezzo di un modulo di richiesta e del versamento di una quota di iscrizione una tantum. Le aziende di nuova costituzione devono iscriversi al consorzio nazionale per gli imballaggi entro un mese dall’inizio dell’attività.
Il contributo ambientale
Il contributo ambientale è definito per ciascuna tipologia di imballaggio e copre la maggior parte dei costi per la suddivisione dei rifiuti, la valorizzazione e il riciclo dei singoli materiali. Il contributo da versare non dipende dal tipo di imballaggio, ma dalla sua quantità e peso.
Comunicazioni periodiche
Le aziende iscritte devono eseguire delle comunicazioni telematiche su base periodica la cui frequenza dipende anche dal contributo ambientale versato nell’anno precedente e dal fatturato.
Registro ambientale,
trasporto dei rifiuti
Come trasportare e smaltire i rifiuti
Trasportare e smaltire rifiuti
Registro ambientale, trasporto dei rifiuti
inService ti assiste nella registrazione del Registro ambientale.
Le aziende che smaltiscano autonomamente i propri rifiuti devono attenersi ad alcune regole precise. Grazie a uno specifico accordo con la Provincia, le aziende associate all’Unione commercio turismo servizi possono trasportare i propri rifiuti non pericolosi in maniera semplice e senza autorizzazioni. Per farlo è però richiesta la vignetta che l’Unione mette loro a disposizione. Le aziende associate che esibiscano tale vignetta sul parabrezza dei propri veicoli sono inoltre esentate dall´iscrizione annuale al Registro ambientale e dal pagamento della quota annuale.
Smaltimento di rifiuti al di fuori dell’Alto Adige
Se un’azienda trasporta i propri rifiuti non pericolosi al di fuori dell’Alto Adige è obbligata a iscriversi al Registro ambientale
Rifiuti pericolosi
Se un’azienda raccoglie e trasporta rifiuti pericolosi deve iscriversi al Registro ambientale nelle rispettive categorie.
- assistenza e consulenza
- vignetta per il trasporto
La vignetta per il trasporto rifiuti
Le aziende che smaltiscono i propri rifiuti devono rispettare determinate regole. Grazie a un accordo con la Provincia, gli associati all'Unione commercio turismo servizi possono trasportare autonomamente i propri rifiuti non pericolosi senza problemi o autorizzazioni. In questo caso è necessaria la vignetta per il trasporto dei rifiuti dell'associazione, che viene messa loro a disposizione. Le aziende associate che dispongono della vignetta di trasporto sono esenti dalla tassa annuale per le aziende ambientali specializzate e non devono iscriversi al registro delle aziende ambientali specializzate.
FAQ
Risposte alle
domande più frequenti
Albo dei gestori ambientali - l'accordo per l'esenzione dall'iscrizione: posso trasportare i rifiuti anche al di fuori dei confini provinciali?
No! L'accordo tra Provincia e l'Unione ha validità unicamente in Alto Adige.
Gli associati che trasportino i propri rifiuti al di fuori dei confin provinciali devono pertanto iscriversi all'Albo stesso. In caso contrario rischiano multe e sanzioni assai elevate.
Albo dei gestori ambientali - l'accordo per l'esenzione dall'iscrizione: quali sono i trasporti di rifiuti interessati dall’accordo?
L’accordo con le associazioni di categoria si riferisce solamente al trasporto dei rifiuti propri non pericolosi nonché dei rifiuti assimilati agli urbani. La definizione di “rifiuti assimilati agli urbani” spetta ai singoli comuni.
Albo dei gestori ambientali - l'accordo per l'esenzione dall'iscrizione: per quali rifiuti è valido l'accordo?
L'accordo è valido per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e assimilabili ai domestici. Dato che in ogni Comune la lista dei rifiuti assimilabili ai domestici è differente, l'Unione consiglia ai propri associati di informarsi direttamente presso il proprio Comune o con il centro di riciclaggio di riferimento.
Albo dei gestori ambientali - l'accordo per l'esenzione dall'iscrizione: che cosa serve per il conferimento presso il centro di riciclaggio?
Per il conferimento presso il centro di riciclaggio è necessario che l'azienda adotti anche una convenzione aggiuntiva con il Comune.
L’iscrizione all’albo dei gestori ambientali - sezione RAEE ha qualcosa a che fare con l’albo dei gestori ambientali – sezione trasporto di rifiuti propri?
No. Si tratta di due iscrizioni indipendenti. La sezione RAEE riguarda il trasporto di rifiuti di terzi (cioè dei clienti), mentre la sezione trasporto di rifiuti propri riguarda appunto il trasporto di rifiuti prodotti dalla stessa azienda.
Quali sono i termini di registrazione dei rifiuti nell’apposito registro?
I produttori di rifiuti devono registrare i rifiuti entro sette giorni dalla data di produzione o di trasporto degli stessi. Se il registro è tenuto da terzi la registrazione deve avvenire entro 30 giorni. I dati trasmessi devono essere comunque disponibili presso il produttore dei rifiuti.
Un socio di una società può iscrivere il proprio veicolo privato all’albo dei gestori ambientali?
Se non dispone di un veicolo aziendale, la società deve acquisire un veicolo mediante contratto di locazione finanziaria. Un normale contratto di noleggio non è sufficiente in quanto il veicolo deve essere di piena proprietà dell’azienda.
Il registro di carico e scarico dei rifiuti va vidimato?
Il registro deve essere numerato e vidimato dalla Camera di commercio di competenza (d.l. n. 4/2008). Per la vidimazione dei registri tenuti in Alto Adige è competente lo sportello per le vidimazioni della Camera di commercio di Bolzano.
Le aziende altoatesine devono tenere un registro dei rifiuti? E se sì, come?
Grazie all’art. 17 della L.p. n. 4 del 26 maggio 2006, buona parte delle aziende altoatesine è esentata dall’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti. Questo registro va tenuto esclusivamente da aziende che
svolgono operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti,
raccolgono e trasportano rifiuti di origine industriale e artigianale,
commerciano ed intermediano rifiuti con e senza detenzione,
producono e detengono rifiuti pericolosi.
Il registro di carico e scarico rifiuti va conservato per cinque anni a partire dall’ultima registrazione. Alla pagina Documenti utili si può trovare una scheda informativa che spiega più in dettaglio come tenere il registro di carico e scarico
Trasporto dei rifiuti: accanto alla targa del veicolo occorre indicare anche quella dell’eventuale rimorchio?
Sì. Se si utilizza un rimorchio occorre indicare anche le targa di quest’ultimo.
Da quando esiste l’albo nazionale dei gestori ambientali?
A seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’anno 2005, l’Italia è stata costretta ad introdurre l’albo nazionale dei gestori ambientali, obbligo esteso l’anno seguente alle aziende che trasportano i propri rifiuti. Grazie all’autonomia di cui gode la Provincia di Bolzano e all’ottima collaborazione con le associazioni imprenditoriali, l’Alto adige è riuscito a ottenere l’esenzione per le aziende altoatesine. A seguito di due sentenze della Corte costituzionale (ultima delle quali la n. 315 del 30.11.2009), la Giunta provinciale è stata però costretta ad eliminare l’esclusione dell’obbligo di iscrizione per le aziende altoatesine.
Trasporto dei rifiuti: quali documenti devono essere tenuti a bordo della macchina?
A bordo dei veicoli che trasportano rifiuti deve essere presente copia del provvedimento di iscrizione all'Albo corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'autentica di copie di documenti.
Cosa è l’albo nazionale dei gestori ambientali?
Secondo l’art. 212, comma 8 del decreto legislativo n. 152/2006, devono iscriversi all’albo nazionale dei gestori ambientali, tutte le aziende che appartengono alle seguenti categorie:
- produttrici iniziale di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e
- produttrici iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno degli stessi
Con questa iscrizione, l’aziende ottiene l’autorizzazione per trasportare i propri rifiuti al centro di riciclaggio.
Quali sono i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti da utilizzare e dove si possono acquistare?
In commercio esistono due modelli di registro:
- il modello A è destinato ai soggetti che producono, trasportano, recuperano e smaltiscono i rifiuti;
- il modello B è destinato agli intermediari e ai commercianti di rifiuti.
Il registro può essere tenuto anche elettronicamente.
In questo caso la stampa avviene su singoli fogli A4.
I modelli per il registro di carico e scarico dei rifiuti sono disponibili nei negozi specializzati.
Quali presupposti deve soddisfare la mia azienda per poter trasportare direttamente i propri rifiuti speciali?
Al momento in cui un’azienda comincia a produrre rifiuti speciali e a trasportarli ad un centro di raccolta / di smaltimento si rende necessaria la sua iscrizione all’Albo dei gestori ambientali - sezione trasporto di rifiuti propri.
Chi deve tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti?
- Le imprese che nell’ambito della loro attività recuperano o smaltiscono rifiuti.
- I soggetti che nell’ambito della loro attività raccolgono o trasportano rifiuti.
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti con o senza detenzione degli stessi.
- I produttori o detentori di rifiuti.
Esempio: un meccanico che nell’ambito della sua attività produce rifiuti pericolosi è obbligato a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti. Sono esenti dalla registrazione tutti i rifiuti non pericolosi.
Chi compila il modulo di accompagnamento dei rifiuti?
Il modulo deve essere emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. La responsabilità per la compilazione del formulario è innanzitutto del produttore. Firmando il formulario, il trasportatore e il destinatario si assumono la responsabilità per le informazioni in esso contenute.
Come possono iscriversi le aziende all’albo nazionale dei gestori ambientali?
L'iscrizione avviene in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione provinciale di Bolzano dell'Albo con cui l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990 i seguenti elementi:
- la sede dell'impresa e l'attività o le attività dalle quali derivano i rifiuti,
- le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti,
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo.
Gli interessati possono rivolgersi alla Cooperativa servizi Unione per effettuare l’iscrizione all’albo gestori ambientali.
Come verificare se i rifiuti rientrano nella tipologia dei rifiuti pericolosi o in quella dei rifiuti non pericolosi?
Il “Catalogo europeo dei codici dei rifiuti” permette di classificare i rifiuti. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco (*). Il catalogo è pubblicato sul sito dell’Unione nell’area riservata alla ”prevenzione ambiente e lavoro” alla voce “documenti utili”.
Perché il modulo di accompagnamento va redatto in quattro esemplari?
I quattro esemplari del modulo sono stati previsti per garantire la rintracciabilità dei rifiuti. Una volta redatto, esso viene firmato dal produttore e controfirmato dal trasportatore. La prima copia rimane al produttore dei rifiuti, i restanti esemplari vanno al trasportatore. All’arrivo il trasportatore fa firmare una copia al destinatario. Un esemplare resta al trasportatore, uno al destinatario. L’ultima copia, infine, va rispedita al produttore dei rifiuti entro tre mesi affinché quest’ultimo possa verificare che i rifiuti siano arrivati a destinazione.
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