Data aggiornamento: 4 agosto 2025
Le nuove regole sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione e l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo accordo introduce cambiamenti significativi per tutte le aziende, che sono chiamate a rispettare con maggiore precisione i propri obblighi in tema di sicurezza sul lavoro.
- Obblighi formativi
- Metodi di apprendimento attivo
- Strumento di promemoria AsiX
Good to know
Le novità principali
Obblighi formativi
- Estesi anche al datore di lavoro (16 ore), anche senza funzione RSPP.
Ruolo del Preposto
- Rafforzato come figura chiave tra gestione e operatività.
Utilizzo di metodologie attive
- Lavori di gruppo, casi studio, simulazioni.
- Utilizzo di realtà virtuale e gamification.
- Break formativi: sessioni brevi da 15-30 minuti direttamente sul luogo di lavoro.
Modalità di erogazione
- Videoconferenza sincrona equiparata alla presenza fisica (salvo per l’addestramento pratico).
- E-learning consentito con eccezioni: non valido per corsi destinati a preposti, spazi confinati, attrezzature (ai sensi dell’art. 73, co. 5, D.Lgs. 81/2008).
Percorsi formativi aggiornati (in fase di applicazione)
- Lavoratori: confermati i corsi base (4+4/8/12 ore); aggiornamento ogni 5 anni (6 ore).
- Preposti: corso integrativo portato a 12 ore; aggiornamento biennale.
- Dirigenti: corso base ridotto da 16 a 12 ore; introdotto modulo “cantieri” da 6 ore.
- Datori di lavoro: obbligo di corso da 16 ore (+ moduli aggiuntivi, per esempio un modulo comune da 8 ore, se RSPP).
Figure specialistiche e abilitazioni
- RSPP/ASPP: specificati criteri e modalità di verifica.
- Spazi confinati: introdotto nuovo corso da 12 ore con parte pratica obbligatoria.
- Attrezzature: ampliato l’elenco (inclusi carro raccoglifrutta, caricatori, carriponte).
- Verifiche finali obbligatorie: almeno il 70% del compito deve essere corretto per il superamento.
Le modalita di erogazione dei corsi
Corso di formazione | Presenza fisica | Video conferenza sincrona | E-Learning |
Lavoratori: Formazione generale | Consentita | Consentita | Consentita |
Formazione specifica | Consentita | Consentita | Consentita solo per rischio basso |
Preposti | Consentita | Consentita | Non consentita |
Dirigenti | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro/RSPP | Consentita | Consentita | Non consentita |
RSPP/ASPP | Consentita | Consentita | Consentita solo per il modulo A |
Coordinatore per la sicurezza | Consentita | Consentita | Consentita solo per il modulo giuridico |
Ambienti confinati o sospetti di inquinamento | Consentita | Non consentita | Non consentita |
Attrezzature ai sensi dell’art. 73, co. 5, D.Lgs. 81/2008 | Consentita | Non consentita | Non consentita |
Corso di aggiornamento | Presenza fisica | Video conferenza sincrona | E-Learning |
Lavoratori: Formazione specifica | Consentita | Consentita | Consentita |
Preposti | Consentita | Consentita | Non consentita |
Dirigenti | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro | Consentita | Consentita | Consentita |
Datore di lavoro/RSPP | Consentita | Consentita | Consentita |
RSPP/ASPP | Consentita | Consentita | Consentita |
Coordinatore per la sicurezza | Consentita | Consentita | Consentita |
Ambienti confinati o sospetti di inquinamento | Non consentita | Non consentita | Non consentita |
Attrezzature ai sensi dell’art. 73, co. 5, D.Lgs. 81/2008 | Non consentita | Non consentita | Non consentita |
NOVITÀ | Addestramento
L’Accordo Stato-Regioni conferma quanto previsto dalla Legge n. 215/2021 e dall’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, chiarendo in modo più puntuale in cosa consista l’attività di addestramento, da intendersi come “aggiuntiva” all’attività di formazione.
La norma prevede espressamente che i relativi interventi debbano essere formalizzati in un apposito registro, che potrà essere tenuto su supporto informatico.
NOVITÀ | Break formativi
L’intero percorso formativo dovrà tenere conto delle esigenze della “vita professionale reale”, attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche attive come:
- lavori di gruppo
- analisi di casi di studio
- simulazioni
- realtà aumentata e virtuale
- uso di simulatori (virtuali o fisici)
- tecniche di gamification.
La formazione non sarà più generica, ma strettamente legata alle specifiche mansioni ed attività lavorative. L’obiettivo è sviluppare:
- capacità di agire in contesti concreti
- abilità nella risoluzione di problemi
- comprensione degli aspetti relazionali legati al proprio ruolo.
L’Accordo introduce inoltre i break formativi, momenti di formazione on the job e corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e attrezzatture specifiche.
I break formativi sono finalizzati a garantire un aggiornamento continuo sui rischi legati alla mansione, all’ambiente di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione.
Corsi per lavoratori, preposti e dirigenti
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce importanti novità rispetto al precedente. In particolare, non è più prevista la possibilità per le imprese di completare la formazione sulla sicurezza dei lavoratori neo-assunti entro 60 giorni dall’assunzione.
Pertanto, qualora il neo-assunto risulti privo di formazione specifica per la categoria ed i rischi presenti in azienda, l’impresa è tenuta ad erogare la formazione (e, ove previsto, l’addestramento specifico) secondo le previsioni dell’art 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, e cioè in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Pertanto, prima di adibire il nuovo assunto a mansioni specifiche, è necessario verificare che sia adeguatamente formato ed addestrato in materia di sicurezza.
Classi di rischio
Le classi di rischio continuano ad essere identificate in base al codice ATECO 2007 a cui appartiene l’azienda, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall’Accordo del 21/12/2011.
Formazione per Preposti – Novità
- Durata minima del corso: 12 ore (invece di 8 ore).
- Aggiornamento ogni 2 anni (invece di ogni 5 anni) per una durata minima di 6 ore.
- Modalità consentite: no e-learning, sì videoconferenza sincrona.
- I preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo aggiornamento da più di 2 anni devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (dal 24 maggio 2025).
Formazione per Dirigenti – Novità
- La durata del corso si riduce da 16 ore a 12 ore.
- È previsto un modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei e mobili, in conformità all’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.
Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (quindi entro il 23 maggio 2026), è consentita l’attivazione dei corsi previsti dagli accordi Stato-Regioni abrogati, vigenti prima del nuovo Accordo.
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione per datori di lavoro del nuovo Accordo Stato-Regioni in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (quindi entro il 23 maggio 2027). I corsi di formazione per datore di lavoro già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni, sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Per quanto riguarda i preposti, qualora il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (ovvero dal 24 maggio 2025), l’obbligo di aggiornamento dovrà essere assolto entro 12 mesi da tale data.
Strumento di promemoria AsiX
L'obbligo da ottobre 2022
Registro antincendio
Dal 2022, un decreto ministeriale stabilisce le regole per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli incendi e la protezione antincendio organizzativa delle aziende. In alcuni casi, il datore di lavoro è obbligato a preparare un piano di sicurezza antincendio per le emergenze. Per tutte le altre aziende, esiste l'obbligo di implementare misure organizzative e gestionali in caso di incendio.
inService offre una adeguata consulenza e dei contributi tecnici su tutte le nuove normative che le imprese altoatesine hanno da tenere in considerazione. Inoltre, in questa pagina, alla voce Download, troverai tutti i documenti e i modelli necessari per il registro antincendio della tua azienda.
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