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Protezione antincendio e 
registro antincendio

Tenere sotto controllo novità e regole

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Cosa prevede la Legge provinciale n. 4/2025 e a quali obblighi devono adempiere le imprese

Nuova procedura antincendio

La Legge provinciale n. 4 del 15 aprile 2025 disciplina le procedure generali in materia di prevenzione incendi e abroga la legge provinciale del 1992. La Legge provinciale n. 4 è già entrata in vigore il 18 aprile 2025. La nuova legge modifica il procedimento amministrativo relativo alla prevenzione incendi e mira a digitalizzare la procedura. Le regole tecniche di prevenzione incendi, invece, rimangono invariate.

Il sistema finora conosciuto del collaudo antincendio o dell’autorizzazione all’uso è stato ora sostituito da un sistema basato sulla responsabilità propria, sull’autodichiarazione e sul rinnovo periodico.

Quali imprese sono interessate?

La legge si applica a tutte le attività che, secondo le disposizioni statali, sono obbligatoriamente soggette a controllo di prevenzione incendi (secondo il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 - Normattiva).

Rientrano tra gli altri, anche officine meccaniche con superficie superiore a 300 m², strutture ricettive con almeno 25 posti letto, negozi a partire da 400 m², ecc. (si veda l’Allegato I – in particolare i numeri 66 e 69).

Disposizioni transitorie

Il 19/06/2025 sono state pubblicate le disposizioni di attuazione. È importante avviare già ora tutti i passaggi necessari e coordinarsi con i propri consulenti, al fine di rispettare tempestivamente i requisiti ed evitare sanzioni.

Chi non adempie agli obblighi previsti dalla legge rischia sanzioni amministrative fino a € 3.717,00.

Ulteriori dettagli sulle attività della categoria C e sulle scadenze da rispettare sono stati chiariti in un vademecum dell’Ufficio prevenzione incendi.

La conferma periodica della conformità antincendio diventa obbligatoria

I titolari delle attività soggette a controllo devono trasmettere ogni 5 anni al Comune competente, tramite il portale SUAP, la documentazione relativa alla conferma periodica della conformità antincendio. Per alcune attività (quelle di cui ai punti 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I del DPR 151/2011) il termine per la conferma periodica è di 10 anni.

Conferma periodica della conformità antincendio

La conferma periodica della conformità antincendio (per le scadenze si veda la sintesi della legge provinciale) ai sensi dell’articolo 9 della legge viene effettuata utilizzando il modulo D2 (dichiarazione su):

  1. i dati personali e il domicilio dell’interessato/dell’interessata ovvero del rappresentante legale
  2. l’indicazione dell’attività principale soggetta a controllo nonché l’elenco delle attività secondarie soggette a controllo,
  3. la conferma che le condizioni di sicurezza antincendio sono rimaste invariate rispetto a quelle già comunicate e che tutti gli obblighi di esercizio e manutenzione previsti dalla normativa vigente, connessi allo svolgimento dell’attività, sono stati regolarmente rispettati

 

La conferma della conformità antincendio viene trasmessa al Comune competente tramite il portale SUAP/SUE. Devono essere allegati i seguenti documenti (il deposito di gas di petrolio liquefatto è disciplinato diversamente):

a) l’asseverazione (modulo D11), sottoscritta da un esperto/una esperta antincendio, attestante che 

1) per gli impianti di protezione attiva antincendio, ad eccezione degli estintori portatili, sono soddisfatti i requisiti di efficienza e funzionalità;

2) gli eventuali prodotti e sistemi utilizzati per la protezione di elementi portanti o parti dell’edificio, destinati a garantire la resistenza al fuoco richiesta, sono conformi;

b) per le attività rientranti tra quelle di cui all’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nelle quali vengono eseguiti interventi di edilizia libera ai sensi del punto C 2) dell’allegato C alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, una dichiarazione dalla quale risulti che il pericolo d’incendio non è aumentato a seguito delle modifiche apportate all’attività (modulo D10).

Per i progetti sovracomunali, a tutti i Comuni interessati viene trasmessa, tramite i rispettivi portali SUAP/SUE, una copia della documentazione relativa all’intero progetto antincendio. 

La documentazione relativa ai procedimenti antincendio di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge, che non vengono gestiti tramite il portale SUAP/SUE, viene trasmessa all’autorità competente secondo le disposizioni vigenti.

Sono fornite indicazioni dettagliate sulla manutenzione degli impianti termici e sulla relativa documentazione.

Qualora, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione, l’accesso ai moduli tramite il portale SUAP/SUE non sia ancora possibile, possono essere utilizzati i moduli di cui all’allegato A; questi devono essere trasmessi alle autorità competenti tramite PEC oppure tramite il portale SUAP/SUE.

Cosa bisogna considerare per le attività già esistenti?

I responsabili di attività soggette a controllo, per le quali sia già stato rilasciato un collaudo antincendio o un’autorizzazione all’uso, devono trasmettere entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge al Comune competente, tramite PEC, i relativi dati essenziali.

I responsabili delle attività per le quali è già stato effettuato un collaudo antincendio, ma che risale a più di 3 anni, devono inviare al Comune competente la conferma periodica della conformità antincendio:

  • Entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge, per le attività di cui alla categoria C dell’Allegato I – DPR n. 151/2011; qualora entro il 31/12/2026 venga elaborato un piano di adeguamento da parte del responsabile, il termine viene prorogato a dicembre 2028 (vedi vademecum)
  • Entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge, per le attività di cui alle categorie A e B dell’Allegato I – DPR n. 151/2011

Come procedere in caso di avvio di una nuova attività?

Prima dell’avvio di un’attività soggetta a controllo, il responsabile dell’attività deve trasmettere al Comune competente, tramite il portale SUAP, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA Antincendio); l’attività può essere avviata immediatamente. Per le attività che, secondo il DPR 151/2011, rientrano nella categoria A, l’ufficio competente effettua entro 60 giorni sopralluoghi per verificare se le misure antincendio indicate tramite SCIA Antincendio siano effettivamente rispettate.

Per le attività rientranti nelle categorie B e C, l’ufficio effettua controlli a campione.

Registro antincendio

I responsabili delle attività soggette a controllo, come già previsto dal D.Lgs. 81/2008, devono mantenere in efficienza le misure di sicurezza antincendio, i sistemi, i dispositivi e le attrezzature, nonché effettuare le verifiche e i controlli alle scadenze previste e annotarli in un registro antincendio.

Trasferimento della responsabilità

Qualora la responsabilità di un’attività soggetta a controllo venga assunta da altri soggetti (ad es. subentro nell’attività, cambio di affittuario/gestore, ecc.), tale modifica deve essere comunicata entro 180 giorni al Comune competente tramite il portale SUAP/SUE.


Gestione della sicurezza antincendio sul luogo di lavoro.

Registro antincendio

Dal 2022, un decreto ministeriale stabilisce le regole per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli incendi e la protezione antincendio organizzativa delle aziende. In alcuni casi, il datore di lavoro è obbligato a preparare un piano di sicurezza antincendio per le emergenze. Per tutte le altre aziende, esiste l'obbligo di implementare misure organizzative e gestionali in caso di incendio.

inService offre una adeguata consulenza e dei contributi tecnici su tutte le nuove normative che le imprese altoatesine hanno da tenere in considerazione. Inoltre, in questa pagina, alla voce Download, troverai tutti i documenti e i modelli necessari per il registro antincendio della tua azienda.

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