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lunedì 08 giugno 2026

Decreto-legge “fiscale”

Consulenza fiscale e contabilità

Si riportano di seguito le novità più rilevanti introdotte con il DL fiscale, convertito con la Legge 
38/2026. 


CPB, nuovo termine e soglie proposte  
Viene differito al 31 ottobre 2026 (anziché al 30 settembre 2026) il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027 (allineandola alla scadenza per il modello Redditi).  
Nell’ambito del regime del concordato preventivo biennale, sono introdotte due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato; la proposta non può eccedere: 

  • il 30% il valore del reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta precedente la proposta, un punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 
  • il 35% del reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente per i contribuenti che presentano, nel periodo d’imposta precedente la proposta, un punteggio ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6. 


Iper-ammortamento, requisiti UE e reddito CPB 
Ora ammissibili alla disciplina del c.d. “iper-ammortamento” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, anche gli investimenti in beni strumentali (effettuati dal 1° gennaio 2026) prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. 
In tema di concordato preventivo biennale, è previsto che tra le componenti deducibili dal reddito concordato si possa tenere in considerazione anche della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, facendo rientrare anche l’iper ammortamento entra nelle voci di rettifica del reddito rilevante ai fini del CPB. 


Ripristino regime esclusione dividendi e PEX 
Viene eliminato il requisito dimensionale (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro).  
A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene quindi ripristinato, senza soluzione di continuità, il regime previgente alle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2026 per il trattamento fiscale per dividendi e plusvalenze.  


Nuovo regime IVA delle operazioni permutative 
Il decreto modifica la determinazione della base imponibile IVA per cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in permuta con cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni; in tali operazioni la base imponibile IVA è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. 
Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. 
La nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. 


Blocco pagamenti P.A. ai professionisti 
Il meccanismo del blocco dei pagamenti si applica solamente nel caso in cui le cartelle di pagamento (e accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati alla Riscossione) scadute e non pagate, siano di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro. 
Sopra tale limite rimane lo storno automatico in favore della Riscossione con “compensazione forzosa” anche per pagamenti in favore dei professionisti che intrattengono rapporti con la P.A. inferiori a 5.000 euro.

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Andrea Pircher

Dottore commercialista e revisore legale, Ufficio centrale

Contabilità e consulenza fiscale
steuerberatung@inService.it