mercoledì 15 aprile 2026
Introduzione di obblighi più stringenti nello Smart Working
Paghe e diritto del lavoro
Nuove sanzioni penali a partire dal 7 aprile 2026
Con la Legge n. 81/2017 è stata introdotta in Italia la disciplina dello Smart Working.
Non si tratta di una tipologia autonoma di contratto di lavoro, bensì di una modalità flessibile di organizzazione della prestazione lavorativa, caratterizzata dalla variabilità del luogo e dell’orario di lavoro e dall’utilizzo di strumenti digitali.
Per i rapporti di lavoro svolti in modalità Smart Working sono previste, in particolare, le seguenti obbligazioni:
- Accordo integrativo scritto al contratto di lavoro subordinato
(comprensivo dell’informativa sulla salute e sicurezza nello Smart Working) - Comunicazione al Ministero del Lavoro tramite il portale Cliclavoro
Già in precedenza i datori di lavoro erano tenuti, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 81/2017, a informare per iscritto i lavoratori in Smart Working, almeno una volta l’anno, sui rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, mediante apposita informativa.
Tuttavia, l’inosservanza di tale obbligo non era finora assistita da sanzioni espressamente previste.
Modifica normativa dal 7 aprile 2026
Con la Legge n. 34/2026 (art. 11) tale obbligo viene significativamente rafforzato.
A decorrere dal 7 aprile 2026, la disposizione viene infatti recepita nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), nello specifico all’art. 3, comma 7 bis.
L’obbligo informativo assume quindi valenza generale per tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla loro dimensione.
La principale novità consiste nel fatto che l’omessa o insufficiente informazione dei lavoratori in Smart Working può ora comportare conseguenze di natura penale.
Sanzioni in caso di inadempimento
In caso di violazioni, l’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede le seguenti sanzioni:
- arresto da 2 a 4 mesi oppure
- ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Come adeguarsi
1. Lavoratori con accordo di Smart Working già in essere
(comprensivo di informativa e comunicazione già effettuata al Ministero)
➡️ Ripetizione della trasmissione dell’informativa e, successivamente, rinnovo annuale dell’informazione, con firma o attestazione di avvenuta lettura da parte di:
- lavoratore e
- RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
2. Lavoratori per i quali viene attivato per la prima volta lo Smart Working
➡️ Accordo integrativo scritto al contratto di lavoro
(inclusivo dell’informativa sulla salute e sicurezza nello Smart Working)
➡️ Comunicazione al Ministero del Lavoro tramite il portale Cliclavoro
➡️ Successivamente, rinnovo annuale dell’informazione con firma o attestazione di avvenuta lettura da parte di:
- lavoratore e
- RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Qualora non sia ancora stata predisposta un’informativa specifica per la sicurezza nello Smart Working, è possibile utilizzare come base il modello standard messo a disposizione da INAIL.
Si raccomanda tuttavia espressamente di procedere alla redazione o verifica dell’informativa in stretta collaborazione con il consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adattandola alle concrete caratteristiche dell’organizzazione aziendale.
I consulenti dell’area Paghe e Diritto del Lavoro restano a disposizione dei clienti per il supporto nella predisposizione degli accordi integrativi e per l’invio delle comunicazioni al Ministero del Lavoro.


Jasmin Lumetta
Capoarea


Heinz Neuhauser
Capoarea

